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IUNET s.r.l. © 2004 Tutti i diritti riservati
Telecommunications is our business


Condizioni generali di fornitura



Art.1 -Definizione delle parti 
Il CLIENTE indicato negli “Accordi Commerciali di Fornitura” e qui di seguito con la sua sottoscrizione, con la presente richiede alla società “IUNET S.r.l.”, o semplicemente indicata come IPFAST, con sede in Foggia – Viale Michelangelo 187, Partita IVA 03167050719, la fornitura dei servizi alle condizioni di seguito indicate. La presente Proposta si intenderà accettata ove non espressamente rifiutata da IUNET entro trenta giorni dalla ricezione indipendentemente dall’attivazione del servizio.

Art.2 –Oggetto
IUNET eroga il servizio FaxMail, che permette di ricevere fax nella propria casella di posta elettronica. A tal fine viene attribuito ad ogni utente un numero telefonico virtuale personale, di lunghezza massima di 11 cifre (zero iniziale e prefisso inclusi) ed appartenente a numerazioni geografiche di rete fissa italiana. FaxMail inoltrerà all'indirizzo di posta elettronica indicato dal CLIENTE i fax che i terzi invieranno al numero assegnato.

Art.3 - Modalità della fornitura 
IUNET eroga il servizio al CLIENTE attraverso un sistema automatico via rete Internet per l’attivazione e per la modifica di numeri di ricezione fax sul territorio nazionale.
IUNET si impegna a mantenere lo stesso numero telefonico personale associato al CLIENTE per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi di: a) insorgenza di incompatibilità tecniche o regolamentari con la numerazione assegnata; b) richiesta da parte del CLIENTE; c) in ogni altro caso indipendente dalla volontà di IUNET. In tali casi nulla sarà dovuto al CLIENTE per qualsiasi danno causato al CLIENTE o a terzi a causa del cambio di numero. 
IUNET può riassegnare ad altri un numero telefonico assegnato con un contratto cessato per qualsiasi motivo o di cui il cliente abbia chiesto la sostituzione. In tal caso IUNET non è in alcun modo responsabile verso il CLIENTE o verso terzi di eventuali danni derivanti dalla ricezione di messaggi indirizzati al cliente precedente da parte del nuovo cliente.
NON è consentito al CLIENTE il trasferimento a terzi, totale o parziale, definito "rivendita" dei servizi oggetto del presente accordo.

Art.4 - Condizioni e modalità tecniche
IUNET attiverà i numeri entro 24 ore lavorative, se i numeri sono disponibili sul prefisso prescelto dal CLIENTE. In caso di mancata disponibilità dei numeri il CLIENTE sarà informato e la richiesta di attivazione non andrà a buon fine. In tale evenienza i tempi di attivazione potranno essere fino a 80 giorni lavorativi dalla data della richiesta, salva in ogni caso la facoltà del cliente di indicare un diverso prefisso su cui vi siano numeri disponibili. 
IUNET garantisce la confidenzialità dei messaggi transitati attraverso il sistema di trasmissione dei fax alla casella di posta elettronica; essi non verranno salvati, letti, trascritti o comunicati a terzi salvi i casi di mandato di intercettazione, o anche semplice richiesta informale, da parte dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Pubblica Sicurezza, o per necessità di interventi tecnici di manutenzione o ammodernamento del servizio (in tal caso le persone in grado di leggere i messaggi sono vincolate a mantenere confidenziale il contenuto).

Art.5 – Manutenzione e assistenza tecnica
IUNET provvede all’assistenza tecnica esclusivamente sulle macchine ed i programmi di propria proprietà, non rientrando nell’onere del presente accordo interventi sulle apparecchiature o i programmi dei clienti o di terzi e non risponderà per i danni causati o inerenti anomalie imputabili ad imperizia del CLIENTE o di terzi.
IUNET si impegna a non superare i quattro giorni per anno solare di indisponibilità del servizio di ricezione fax; in caso di superamento di tale limite verrà rimborsato, a richiesta dell’utente, il canone relativo ai giorni aggiuntivi di indisponibilità. IUNET non è in ogni caso responsabile di eventuali danni derivanti dalla mancata consegna dei  messaggi.

Art.6 – Limitazione di Responsabilità
IUNET non é responsabile, salvo i casi di dolo o colpa grave, per eventuali danni derivanti da disservizi, mancate trasmissioni o ricezioni di fax, inefficienze, ritardi o errori di trasmissione o ricezione dei messaggi. IUNET non è mai ed in alcun modo responsabile, non avendo controllo sulle apparecchiature coinvolte, per qualsiasi danno possa derivare al CLIENTE o a terzi dalla perdita o dal ritardo della consegna dei messaggi successivamente alla loro trasmissione ad un server SMTP competente per il dominio di posta elettronica del CLIENTE; in particolare, IUNET declina ogni responsabilità nel caso la casella di posta elettronica del cliente non abbia capienza necessaria a contenere i messaggi inviatigli. IUNET non è altresì mai ed in alcun modo responsabile, di qualsiasi danno possa derivare al CLIENTE o a terzi dalla perdita o dal ritardo della consegna di messaggi a causa dell’impossibilità di raggiungere tramite rete pubblica per qualsiasi ragione almeno un server SMTP competente per il dominio di posta elettronica del CLIENTE. 
Del contenuto dei messaggi é responsabile il mittente degli stessi. Il cliente non potrà in alcun caso utilizzare il servizio per fini illeciti. In tali casi, IUNET potrà interrompere immediatamente il servizio, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE. 
La responsabilità di IUNET è in ogni caso limitata a dieci volte l’ammontare del canone annuo pagato dal CLIENTE. Resta salva la facoltà di FIUNET di agire per vie legali anche per il risarcimento di ogni danno subito.

Art.7 - Diritto di recesso sulle vendite a distanza
Il cliente potrà recedere dal contratto entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla conclusione dello stesso, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 185/99. In tal caso IUNET non fatturerà al CLIENTE il canone annuo anticipato, o emetterà nota di credito qualora la relativa fattura sia già stata emessa. Non potrà essere comunque rimborsato il costo di attivazione.

Art.8 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata annuale e s’intende tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo disdetta 60 giorni lavorativi prima della scadenza dell'accordo con lettera raccomandata A.R.

Art.9 - Corrispettivi economici
Il CLIENTE è tenuto ad assolvere gli obblighi di pagamento di cui agli Accordi Commerciali di Fornitura ed in caso di tacito rinnovo, a norma dell’art.8, dovrà corrispondere quanto dovuto prima della scadenza. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora previsti dal D. L.vo 231/02 indipendentemente dalla qualifica di imprenditore o consumatore del CLIENTE, ferma restando la facoltà per IUNET di disattivare l’erogazione del servizio trascorsi 15 dalla data di scadenza non rispettata senza avviso o segnalazione alcuna e di rassegnare a terzi il numero trascorsi ulteriori 15 giorni, fermo in ogni caso l’obbligo per il cliente di corrispondere l’intero canone anche a titolo di penale. In tal caso nessuna richiesta risarcitoria potrà essere avanzata dal CLIENTE anche a seguito di perdita dati.

Art.10 – Corrispondenza e comunicazioni
Qualsiasi comunicazione rivolta a IUNET sarà effettuata per iscritto e spedita a mezzo raccomandata A.R. agli indirizzi sopra indicati. Il CLIENTE è tenuto a fornire un indirizzo valido per la corrispondenza ordinaria ed almeno un recapito (telefono o mail) per qualsiasi altra comunicazione urgente, e ad informare IUNET di qualsiasi variazione degli stessi, in mancanza il cliente verrà considerato domiciliato presso la sede di IUNET. In relazione a condizioni contrattuali, costi dei servizi base e aggiuntivi, condizioni di rinnovo, il CLIENTE dovrà sempre fare riferimento a costi e condizioni indicate sul sito di IpFast.net. IUNET potrà avvisare il CLIENTE a mezzo posta elettronica di eventuali variazioni, ma sarà in ogni caso onere del CLIENTE verificare sul sito di IpFast.net le condizioni di vendita e rinnovo. Ogni modificazione del presente accordo dovrà essere specificamente accettata da IUNET per iscritto.

Art.11 –Controversie
Per le controversie relative al presente accordo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. 195/99, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Foggia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod.civ. si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli 5 (manutenzione e assistenza tecnica), 6 (limitazione di responsabilità), 8 (durata dell’accordo), 9 (corrispettivi economici) e 11 (controversie).

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