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IUNET s.r.l. © 2004 Tutti i diritti
riservati
Telecommunications is our business
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Condizioni generali di fornitura |
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Art.1 -Definizione delle
parti
Il CLIENTE indicato negli
“Accordi Commerciali di
Fornitura” e qui di seguito
con la sua sottoscrizione,
con la presente richiede
alla società “IUNET S.r.l.”,
o semplicemente indicata
come IPFAST, con sede in
Foggia – Viale Michelangelo
187, Partita IVA 03167050719,
la fornitura dei servizi
alle condizioni di seguito
indicate. La presente
Proposta si intenderà
accettata ove non
espressamente rifiutata da
IUNET entro trenta giorni
dalla ricezione
indipendentemente
dall’attivazione del
servizio.
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Art.2 –Oggetto
IUNET
eroga il servizio FaxMail,
che permette di ricevere fax
nella propria casella di
posta elettronica. A tal
fine viene attribuito ad
ogni utente un numero
telefonico virtuale
personale, di lunghezza
massima di 11 cifre (zero
iniziale e prefisso inclusi)
ed appartenente a
numerazioni geografiche di
rete fissa italiana. FaxMail
inoltrerà all'indirizzo di
posta elettronica indicato
dal CLIENTE i fax che i
terzi invieranno al numero
assegnato.
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Art.3 - Modalità della
fornitura
IUNET
eroga il servizio al CLIENTE
attraverso un sistema
automatico via rete Internet
per l’attivazione e per la
modifica di numeri di
ricezione fax sul territorio
nazionale.
IUNET si impegna a mantenere
lo stesso numero telefonico
personale associato al
CLIENTE per tutta la durata
del contratto, fatti salvi i
casi di: a) insorgenza di
incompatibilità tecniche o
regolamentari con la
numerazione assegnata; b)
richiesta da parte del
CLIENTE; c) in ogni altro
caso indipendente dalla
volontà di IUNET. In tali
casi nulla sarà dovuto al
CLIENTE per qualsiasi danno
causato al CLIENTE o a terzi
a causa del cambio di
numero.
IUNET può riassegnare ad
altri un numero telefonico
assegnato con un contratto
cessato per qualsiasi motivo
o di cui il cliente abbia
chiesto la sostituzione. In
tal caso IUNET non è in
alcun modo responsabile
verso il CLIENTE o verso
terzi di eventuali danni
derivanti dalla ricezione di
messaggi indirizzati al
cliente precedente da parte
del nuovo cliente.
NON è consentito al CLIENTE
il trasferimento a terzi,
totale o parziale, definito
"rivendita" dei servizi
oggetto del presente
accordo.
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Art.4 - Condizioni e
modalità tecniche
IUNET attiverà i numeri
entro 24 ore lavorative, se
i numeri sono disponibili
sul prefisso prescelto dal
CLIENTE. In caso di mancata
disponibilità dei numeri il
CLIENTE sarà informato e la
richiesta di attivazione non
andrà a buon fine. In tale
evenienza i tempi di
attivazione potranno essere
fino a 80 giorni lavorativi
dalla data della richiesta,
salva in ogni caso la
facoltà del cliente di
indicare un diverso prefisso
su cui vi siano numeri
disponibili.
IUNET garantisce la
confidenzialità dei messaggi
transitati attraverso il
sistema di trasmissione dei
fax alla casella di posta
elettronica; essi non
verranno salvati, letti,
trascritti o comunicati a
terzi salvi i casi di
mandato di intercettazione,
o anche semplice richiesta
informale, da parte
dell'Autorità Giudiziaria o
di organi di Pubblica
Sicurezza, o per necessità
di interventi tecnici di
manutenzione o
ammodernamento del servizio
(in tal caso le persone in
grado di leggere i messaggi
sono vincolate a mantenere
confidenziale il contenuto).
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Art.5 – Manutenzione e
assistenza tecnica
IUNET provvede
all’assistenza tecnica
esclusivamente sulle
macchine ed i programmi di
propria proprietà, non
rientrando nell’onere del
presente accordo interventi
sulle apparecchiature o i
programmi dei clienti o di
terzi e non risponderà per i
danni causati o inerenti
anomalie imputabili ad
imperizia del CLIENTE o di
terzi.
IUNET si impegna a non
superare i quattro giorni
per anno solare di
indisponibilità del servizio
di ricezione fax; in caso di
superamento di tale limite
verrà rimborsato, a
richiesta dell’utente, il
canone relativo ai giorni
aggiuntivi di
indisponibilità. IUNET non è
in ogni caso responsabile di
eventuali danni derivanti
dalla mancata consegna dei
messaggi.
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Art.6 – Limitazione di
Responsabilità
IUNET non é responsabile,
salvo i casi di dolo o colpa
grave, per eventuali danni
derivanti da disservizi,
mancate trasmissioni o
ricezioni di fax,
inefficienze, ritardi o
errori di trasmissione o
ricezione dei messaggi.
IUNET non è mai ed in alcun
modo responsabile, non
avendo controllo sulle
apparecchiature coinvolte,
per qualsiasi danno possa
derivare al CLIENTE o a
terzi dalla perdita o dal
ritardo della consegna dei
messaggi successivamente
alla loro trasmissione ad un
server SMTP competente per
il dominio di posta
elettronica del CLIENTE; in
particolare, IUNET declina
ogni responsabilità nel caso
la casella di posta
elettronica del cliente non
abbia capienza necessaria a
contenere i messaggi
inviatigli. IUNET non è
altresì mai ed in alcun modo
responsabile, di qualsiasi
danno possa derivare al
CLIENTE o a terzi dalla
perdita o dal ritardo della
consegna di messaggi a causa
dell’impossibilità di
raggiungere tramite rete
pubblica per qualsiasi
ragione almeno un server
SMTP competente per il
dominio di posta elettronica
del CLIENTE.
Del contenuto dei messaggi é
responsabile il mittente
degli stessi. Il cliente non
potrà in alcun caso
utilizzare il servizio per
fini illeciti. In tali casi,
IUNET potrà interrompere
immediatamente il servizio,
senza che nulla sia dovuto
al CLIENTE.
La responsabilità di IUNET è
in ogni caso limitata a
dieci volte l’ammontare del
canone annuo pagato dal
CLIENTE. Resta salva la
facoltà di FIUNET di agire
per vie legali anche per il
risarcimento di ogni danno
subito.
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Art.7 -
Diritto di recesso sulle
vendite a distanza
Il cliente potrà recedere
dal contratto entro dieci
giorni lavorativi decorrenti
dalla conclusione dello
stesso, conformemente a
quanto previsto dal D. Lgs.
185/99. In tal caso IUNET
non fatturerà al CLIENTE il
canone annuo anticipato, o
emetterà nota di credito
qualora la relativa fattura
sia già stata emessa. Non
potrà essere comunque
rimborsato il costo di
attivazione.
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Art.8 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha
durata annuale e s’intende
tacitamente rinnovato alla
scadenza, salvo disdetta 60
giorni lavorativi prima
della scadenza dell'accordo
con lettera raccomandata
A.R. |
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Art.9 - Corrispettivi
economici
Il CLIENTE è tenuto ad
assolvere gli obblighi di
pagamento di cui agli
Accordi Commerciali di
Fornitura ed in caso di
tacito rinnovo, a norma
dell’art.8, dovrà
corrispondere quanto dovuto
prima della scadenza. In
caso di ritardato pagamento
verranno applicati gli
interessi di mora previsti
dal D. L.vo 231/02
indipendentemente dalla
qualifica di imprenditore o
consumatore del CLIENTE,
ferma restando la facoltà
per IUNET di disattivare
l’erogazione del servizio
trascorsi 15 dalla data di
scadenza non rispettata
senza avviso o segnalazione
alcuna e di rassegnare a
terzi il numero trascorsi
ulteriori 15 giorni, fermo
in ogni caso l’obbligo per
il cliente di corrispondere
l’intero canone anche a
titolo di penale. In tal
caso nessuna richiesta
risarcitoria potrà essere
avanzata dal CLIENTE anche a
seguito di perdita dati.
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Art.10 – Corrispondenza e
comunicazioni
Qualsiasi comunicazione
rivolta a IUNET sarà
effettuata per iscritto e
spedita a mezzo raccomandata
A.R. agli indirizzi sopra
indicati. Il CLIENTE è
tenuto a fornire un
indirizzo valido per la
corrispondenza ordinaria ed
almeno un recapito (telefono
o mail) per qualsiasi altra
comunicazione urgente, e ad
informare IUNET di qualsiasi
variazione degli stessi, in
mancanza il cliente verrà
considerato domiciliato
presso la sede di IUNET. In
relazione a condizioni
contrattuali, costi dei
servizi base e aggiuntivi,
condizioni di rinnovo, il
CLIENTE dovrà sempre fare
riferimento a costi e
condizioni indicate sul sito
di IpFast.net. IUNET potrà
avvisare il CLIENTE a mezzo
posta elettronica di
eventuali variazioni, ma
sarà in ogni caso onere del
CLIENTE verificare sul sito
di IpFast.net le condizioni
di vendita e rinnovo. Ogni
modificazione del presente
accordo dovrà essere
specificamente accettata da
IUNET per iscritto.
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Art.11
–Controversie
Per le controversie relative
al presente accordo, fatto
salvo quanto previsto
dall’art. 14 D.Lgs. 195/99,
le parti convengono la
competenza esclusiva del
Foro di Foggia.
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Ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt.1341 e 1342
cod.civ. si approvano
specificamente le clausole
di cui agli articoli 5
(manutenzione e assistenza
tecnica), 6 (limitazione di
responsabilità), 8 (durata
dell’accordo), 9
(corrispettivi economici) e
11 (controversie). |
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